((Capo VI — DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE))
TUB
1. ((La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' di altri Stati dell'Unione europea competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, al fine di prevenire il cumulo di sanzioni amministrative e di altre misure amministrative in situazioni transfrontaliere. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorita' italiane competenti, salvo diniego dell'autorita' che ha fornito le informazioni.)) ((118))
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