TITOLO IX — DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
TUB
1. L'operativita', l'organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate.
← Art. 150-quater. · All articles · Art. 152. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04