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Capo III — ((PARTECIPAZIONI NELLE BANCHE))

TUB

1. La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche. 2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una societa' che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della societa' cui l'accordo si riferisce. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia puo' sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso. ((2-bis. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 comunicano alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei a far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni sulla base dei quali l'autorizzazione e' stata rilasciata.)) ((97)) 3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalita' e termini delle comunicazioni previste ((dai commi 1 e 2-bis)) anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito a soggetto diverso dal titolare della partecipazione. La Banca d'Italia determina altresi' le modalita' e i termini delle comunicazioni previste dal comma 2. 4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati ((nei commi 1, 2 e 2-bis)), puo' chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04