Capo III — ((PARTECIPAZIONI NELLE BANCHE))
1. ((Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo, e' soggetta ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 19 anche l'acquisizione o la detenzione di partecipazioni da parte di piu' soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorche' invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'articolo 19 oppure comportano la possibilita' di esercitare il controllo o un'influenza notevole.)) ((97)) 2. ((Per le finalita' di cui al comma 1, la Banca d'Italia individua i casi per i quali si presume che due o piu' persone agiscano di concerto, i casi in cui la cooperazione tra piu' persone non configura un'azione di concerto, nonche' i casi in cui le modifiche agli accordi tra persone che agiscono di concerto, ivi comprese quelle relative alla composizione degli aderenti, sono soggette agli obblighi di autorizzazione o comunicazione ai sensi del presente Capo.))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04