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Capo IV — ((PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI))

TUB

1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 devono possedere requisiti di onorabilita' e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua: a) i requisiti di onorabilita'; b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione puo' esercitare; c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione. 3. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1 (( , lettera a) )). In caso di inosservanza, si applica l'articolo 24, comma 2. Le partecipazioni eccedenti devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. (64)

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04