Sezione I — Banche popolari
1. Le banche popolari sono costituite in forma di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata. 2. Il valore nominale delle azioni non puo' essere inferiore a due euro. (10) 2-bis. L'attivo della banca popolare non puo' superare ((16 miliardi di euro)). Se la banca e' capogruppo di un gruppo bancario, il limite e' determinato a livello consolidato. (64) (79) (80) (83) (90) 2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non e' stato ridotto al di sotto della soglia ne' e' stata deliberata la trasformazione in societa' per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entita' del superamento, puo' adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo. (64) (79) (80) (83) (90) 2-quater. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo. 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2015, N. 3, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2015, N. 33. 4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04