TITOLO I — AUTORITA' CREDITIZIE
TUB
1. Il (( Ministro dell'economia e delle finanze )) adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facolta' di sottoporli preventivamente al CICR. 2. In caso di urgenza il (( Ministro dell'economia e delle finanze )) sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti e' data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04