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Sezione I — Banche popolari

TUB

1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale. 2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, e' destinata a beneficenza o assistenza.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04