Capo VI — NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO Sezione I Credito fondiario e alle opere pubbliche
TUB
1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili. 2. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonche' le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04