Capo VI — NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO Sezione I Credito fondiario e alle opere pubbliche
(( 1. I debitori hanno facolta' di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalita' di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni. )) 2. La banca puo' invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04