TITOLO I — AUTORITA' CREDITIZIE
TUB
1. Le autorita' creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilita' complessiva, all'efficienza e alla competitivita' del sistema finanziario nonche' all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. 2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari ((, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento)). 3. Le autorita' creditizie esercitano altresi' gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04