TITOLO III — VIGILANZA Capo I VIGILANZA SULLE BANCHE
TUB
1. ((I trasferimenti di attivita' o passivita' a cui prendono parte banche italiane, qualificati come rilevanti secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia, sono comunicati preventivamente alla Banca d'Italia. Le modalita' per l'invio della comunicazione sono disciplinate nelle disposizioni attuative di cui al primo periodo.)) ((118))
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