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Sezione I — Gruppo bancario

TUB

1. Il gruppo bancario e' iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata. 3. La Banca d'Italia puo' procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e puo' determinare la composizione del gruppo bancario anche in difformita' da quanto comunicato dalla capogruppo. Nei casi in cui la capogruppo sia una societa' di partecipazione finanziaria o una societa' di partecipazione finanziaria mista, l'iscrizione nell'albo e' subordinata all'autorizzazione indicata all'articolo 60-bis. ((In caso di societa' di partecipazione finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo designata ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 4, sono iscritte nell'albo anche le societa' di partecipazione finanziaria e le societa' di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.)) (97) 4. Le societa' appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo. 5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04