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((Capo 01-I — PIANI DI RISANAMENTO))

TUB

1. ((Le banche, le societa' di partecipazione finanziaria e le societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia)) controllate da una societa' estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la societa' estera controllante e la Banca d'Italia. 2. Le societa' aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato comunitario collaborano con l'autorita' competente di tale Stato al fine di assicurare la trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato rilevante per la valutazione dei piani di risanamento. (97)

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04