Capo I — BANCHE ((Sezione 01-I Misure di intervento precoce))
1. Fermi restando i poteri attribuiti dagli articoli 53-bis e 67-ter, la Banca d'Italia, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), puo' chiedere alla banca o alla capogruppo italiana di un gruppo bancario o a una delle ((societa' italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2)) di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento, ove applicabile, o di modificare la propria forma societaria. 2. La Banca d'Italia, nell'esercizio del potere di cui al comma 1 puo': a) richiedere l'aggiornamento del piano di risanamento quando le condizioni che hanno condotto all'intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi contemplate nel piano; b) fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04