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((Capo 02-I — SOSTEGNO FINANZIARIO DI GRUPPO))

TUB

1. La delibera di concessione del sostegno e' trasmessa alla Banca d'Italia, che puo' vietare o limitarne l'esecuzione se le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo di cui all'articolo 69-quinquiesdecies non sono soddisfatte. 2. La delibera di cui al comma 1 e' trasmessa all'ABE nonche', se diverse dalla Banca d'Italia, all'autorita' competente per la vigilanza sulla societa' che riceve il sostegno e all'autorita' competente per la vigilanza su base consolidata. 3. Il provvedimento della Banca d'Italia di cui al comma 1 e' trasmesso all'ABE, agli altri soggetti indicati al comma 2, nonche', se la Banca d'Italia e' l'autorita' competente per la vigilanza su base consolidati, ai componenti del collegio di risoluzione istituito ai sensi del ((decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180)).

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04