((Capo 01-I — PIANI DI RISANAMENTO))
TUB
1. Le disposizioni del presente capo si applicano: a) alle banche italiane e succursali italiane di banche extracomunitarie; ((97)) b) alle societa' italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle societa' componenti il gruppo ai sensi degli articoli 60 e 61; c) alle societa' incluse nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, (( lettere c), h), i-bis) e i-ter) )). 2. Ai fini del presente capo, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23.
← Art. 69-bis. · All articles · Art. 69-quater. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04