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((Capo 02-I — SOSTEGNO FINANZIARIO DI GRUPPO))

TUB

1. Il progetto di accordo e' sottoposto all'autorizzazione della Banca d'Italia, che valuta la sua coerenza con le condizioni previste nell'articolo 69-quinquiesdecies, congiuntamente con le altre autorita' competenti sulle banche ((dell'Unione europea)) aderenti all'accordo, in conformita' delle pertinenti disposizioni dell'Unione europea. 2. La Banca d'Italia disciplina il procedimento per l'autorizzazione di cui al comma 1. 3. Il progetto di accordo e ogni sua modifica sono trasmessi all'autorita' di risoluzione a seguito dell'autorizzazione di cui al comma 1.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04