lexiara

Capo I — BANCHE ((Sezione 01-I Misure di intervento precoce))

TUB

1. Al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), la Banca d'Italia puo' disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle banche e delle societa' capogruppo di un gruppo bancario. Si applica il comma 4 dell'articolo 70. (97) ((118)) 2. Il provvedimento fissa la data da cui decorrono gli effetti della rimozione. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della societa' di cui al comma 1 con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo. 3. Ricorrendo i presupposti richiamati al comma 1, la Banca d'Italia puo' inoltre ordinare la rimozione di uno o piu' componenti dell'alta dirigenza della societa' di cui al comma 1. 4. La Banca d'Italia approva la nomina dei componenti dei nuovi organi o della nuova alta dirigenza effettuata dal competente organo della societa'. 5. Resta salva la possibilita' in ogni momento di disporre l'amministrazione straordinaria della banca o della capogruppo di cui agli articoli 70 e 98. (97) ((118)) 6. Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti aziendali ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, lettera e), e dell'articolo 67-ter, comma 1, lettera e), se sufficiente per porre rimedio alla situazione.

· All articles ·

Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04