Sezione I — Amministrazione straordinaria
1. Con il provvedimento di scioglimento degli organi la Banca d'Italia nomina: a) uno o piu' commissari straordinari; b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente. 2. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181. 4. Le indennita' spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla procedura. Se necessario, esse possono essere anticipate dalla Banca d'Italia. 5. La Banca d'Italia, per ragioni d'urgenza e fino all'insediamento degli organi straordinari, puo' nominare commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9. 6. Agli organi della procedura si (( applica l'articolo 26, comma 3, lettere a) e d) )). I commissari devono, inoltre, possedere le competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni ed essere esenti da conflitti di interesse.
← Art. 70-bis. · All articles · Art. 72. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04