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Sezione I — Amministrazione straordinaria

TUB

(( 1. La Banca d'Italia, ricorrendo i presupposti indicati all'articolo 70, puo' nominare uno o piu' commissari in temporaneo affiancamento all'organo di amministrazione. La Banca d'Italia, nel provvedimento di nomina, individua funzioni, doveri e poteri dei commissari, specificandone i rapporti con l'organo amministrativo, ivi compreso, eventualmente, l'obbligo degli amministratori di consultare o di richiedere la previa autorizzazione dei commissari per l'assunzione di determinati atti o decisioni. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione. ))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04