Sezione I — Amministrazione straordinaria
Succursali di banche ((di Stato terzo)) 1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo della banca di appartenenza. ((97)) 1-bis. La Banca d'Italia informa dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria le autorita' di vigilanza degli Stati ((dell'Unione europea)) che ospitano succursali della banca ((di Stato terzo)). L'informazione e' data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione. (65)
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