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Sezione II — Provvedimenti straordinari

TUB

1. La Banca d'Italia puo' imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attivita', per irregolarita' di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche ((di Stato terzo)), anche per insufficienza di fondi.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04