((Sezione IV — Sistemi di garanzia dei depositanti))
1. I sistemi di garanzia: a) dispongono di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento della loro attivita'; b) effettuano con regolarita', almeno ogni tre anni, prove di resistenza della propria capacita' di effettuare gli interventi di cui all'articolo 96-bis: a tal fine essi possono chiedere informazioni alla banche aderenti, che sono conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza; c) redigono la corrispondenza con i depositanti delle banche aderenti nella lingua o nelle lingue utilizzate dalla banca presso cui si trova il deposito protetto per le comunicazioni con i propri depositanti ai sensi del Titolo VI o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui e' stabilita la succursale presso cui e' costituito il deposito protetto; d) garantiscono la riservatezza di notizie, informazioni e dati in loro possesso in ragione della propria attivita' istituzionale; e) redigono il proprio bilancio, soggetto a revisione legale dei conti. 2. I componenti degli organi dei sistemi di garanzia e a coloro che prestano la loro attivita' per essi sono vincolati al segreto professionale in relazione alle notizie, le informazioni e i dati indicati al comma 1, lettera d). 3. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i sistemi di garanzia si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e) ((, e del comma 4)). (68) 3-bis. Con riguardo agli atti compiuti per effettuare gli interventi di cui all'articolo 96-bis, la responsabilita' dei sistemi di garanzia dei depositanti, dei soggetti che vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dei loro dipendenti e' limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04