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((Sezione V — Liquidazione volontaria))

TUB

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, se la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarita' o con speditezza, la Banca d'Italia puo' disporre la sostituzione dei liquidatori, nonche' dei membri degli organi di sorveglianza ((, determinandone il relativo compenso a carico della societa')). ((65)) 2. Il provvedimento di sostituzione e' pubblicato secondo le modalita' previste dall'art. 81, comma 2. 3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione. (2)

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04