((Sezione IV-bis — Organi di amministrazione))
TUF
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47)). 1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 147-ter, comma 1-ter. (41)
← Art. 147-ter.1. · All articles · Art. 147-quinquies. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04