((Sezione IV-bis — Organi di amministrazione))
((133)) 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilita' stabiliti per i ((componenti)) degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ((ai sensi dell'articolo 148, comma 3. Se dopo la nomina i soggetti di cui al primo periodo perdono i requisiti di onorabilita', sono dichiarati decaduti dalla carica.)). ((133)) 2. ((La Consob stabilisce con regolamento le modalita' di applicazione dei requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza nonche' delle quote di genere di cui all'articolo 147-ter, comma 1-ter, nel caso di amministratore diverso dalla persona fisica.)) ((133))
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