TITOLO II — SANZIONI AMMINISTRATIVE
1. Nella determinazione del tipo e dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste dal presente decreto, ((a Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze,)) considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: (66) ((135)) a) gravita' e durata della violazione; b) grado di responsabilita'; c) capacita' finanziaria del responsabile della violazione; d) entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob; g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; g-bis) la criticita' dell'indice di riferimento per la stabilita' finanziaria; h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi. (61) (84)
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04