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TITOLO II — SANZIONI AMMINISTRATIVE

TUF

1. ((Le sanzioni amministrative previste dal presente decreto si applicano quando le violazioni rivestono carattere rilevante secondo quanto stabilito con regolamento dalla Banca d'Italia e dalla Consob in base alle rispettive competenze, tenuto conto dei seguenti criteri, anche in alternativa tra loro:)) a) ((incidenza della condotta sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali;)) b) ((carattere sistematico o diffuso delle violazioni;)) c) ((significativita' del pericolo per la tutela degli investitori, della sana e prudente gestione dell'impresa o della stabilita' finanziaria;)) d) ((incidenza sul tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o mancata ottemperanza a specifiche prescrizioni provenienti dall'Autorita' di vigilanza competente;)) e) ((significativita' del profitto conseguente alla violazione o del pregiudizio causato purche' determinabile;)) f) ((incidenza della condotta sulla trasparenza o l'integrita' dei mercati dei capitali e del controllo societario.)) 2. ((Rivestono in ogni caso carattere rilevante le violazioni per le quali e' prevista una sanzione amministrativa pecuniaria superiore nel minimo a trentamila euro.)) ((135))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04