lexiara

((Sezione III — Disposizioni comuni e deroghe))

TUF

1. I gestori, per la valutazione del merito di credito dei beni in cui investono gli Oicr, adottano sistemi e procedure che non prevedono l'affidamento esclusivo o meccanico alle valutazioni emesse da agenzie di rating del credito. 2. Tenendo conto della natura, della portata e della complessita' delle attivita' degli Oicr, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, verificano l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure ((adottati ai sensi del comma 1 dai gestori autorizzati)) e valutano che l'utilizzo, nell'ambito delle politiche di investimento degli Oicr ((da essi gestiti)), dei riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito, sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico agli stessi. ((133))

· All articles ·

Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04