((Sezione III — Disposizioni comuni e deroghe))
1. ((Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 57, comma 1.)) 2. ((La Banca d'Italia, sentita la Consob, revoca l'autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di un gestore autorizzato quando la societa': a) abbia ottenuto l'autorizzazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; b) non soddisfi piu' le condizioni cui e' subordinata l'autorizzazione; c) non soddisfi piu' le condizioni di cui alla disciplina attuativa della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, se l'autorizzazione comprende anche la gestione di portafogli di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d).)) 3. ((La revoca dell'autorizzazione ai sensi del comma 2 costituisce causa di scioglimento della societa'. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, la societa' comunica alla Banca d'Italia e alla Consob il programma di liquidazione della societa'. La societa' provvede a liquidare ovvero a cedere gli Oicr gestiti. La Banca d'Italia puo' autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l'esercizio provvisorio di attivita' ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile. L'organo liquidatore trasmette riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione alla Banca d'Italia e, per il periodo di eventuale esercizio provvisorio di attivita', anche alla Consob. La Banca d'Italia vigila sul regolare svolgimento della procedura di liquidazione. Nei confronti delle societa' in liquidazione restano fermi i poteri del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e della Consob previsti dal presente decreto.)) 4. ((Il presente articolo si applica anche ai GEFIA non UE autorizzati ai sensi dell'articolo 41-quater.)) ((133)) --------------- AGGIORNAMENTO ((133)) Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto".
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04