lexiara

((TITOLO I-BIS — DISCIPLINA DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE E INTERNALIZZATORI SISTEMATICI CAPO I FINALITA' E DESTINATARI DELLA VIGILANZA))

TUF

(( 1. La Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalita' previste dagli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, possono: a) chiedere a chiunque la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini da esse stabiliti; b) procedere ad audizione personale nei confronti di chiunque possa essere in possesso di informazioni pertinenti; c) richiedere ai revisori legali o alle societa' di revisione delle sedi di negoziazione di fornire informazioni. 2. Nel caso previsto dalla lettera b) del comma 1, viene redatto processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. 3. La Consob, nell'ambito delle sue competenze e nel perseguimento delle finalita' previste dall'articolo 62, comma 1, puo' esercitare nei confronti di chiunque gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies secondo le modalita' ivi previste. 4. Per le finalita' di cui agli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, la Consob e la Banca d'Italia possono esercitare nei confronti degli operatori ammessi alle sedi di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, e dei partecipanti remoti, i poteri di cui al comma 1. In caso di partecipanti remoti, l'autorita' competente dello Stato membro d'origine del partecipante remoto e' informata.)) ((73))

· All articles ·

Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04