((TITOLO I-BIS — DISCIPLINA DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE E INTERNALIZZATORI SISTEMATICI CAPO I FINALITA' E DESTINATARI DELLA VIGILANZA))
(( 1. La Banca d'Italia vigila sull'efficienza e sul buon funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, nonche' sui soggetti gestori, e puo' richiedere le opportune modifiche alle regole del sistema idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate. 2. La Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, puo' richiedere la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti ai soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro e agli operatori che vi partecipano. La Banca d'Italia puo' eseguire ispezioni presso i medesimi soggetti gestori e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Gli stessi poteri possono essere esercitati anche nei confronti di altri soggetti coinvolti nell'attivita' del soggetto gestore. A tale fine, la Banca d'Italia puo' procedere anche ad audizioni personali. La Banca d'Italia puo' autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche presso i soggetti gestori; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato. 3. La Banca d'Italia con proprio provvedimento individua gli obblighi informativi e di comunicazione dei gestori nei propri confronti, indicando anche contenuto, termini e modalita' di comunicazione. 4. Agli scambi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni dettate nella presente parte per i sistemi multilaterali di negoziazione.)) ((73))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04