((Sezione III — Ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni))
1. Il regolamento del mercato regolamentato puo' stabilire che le azioni di societa' controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o piu' societa' con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in un segmento distinto del mercato. 2. La Consob determina con proprio regolamento: a) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21)); b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di societa' controllate sottoposte all'attivita' di direzione e coordinamento di altra societa'; c) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21)). (73)
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