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((Sezione III — Ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni))

TUF

1. Fatto salvo il potere della Consob di cui all'articolo 66-quater, comma 1, di richiedere la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni, il gestore di una sede di negoziazione puo' sospendere o escludere dalle negoziazioni gli strumenti finanziari che cessano di rispettare le regole del sistema, a meno che tale sospensione o esclusione non rischi di causare un danno rilevante agli interessi degli investitori o al funzionamento ordinato del mercato. 2. Il gestore di una sede di negoziazione che sospende o esclude dalle negoziazioni uno strumento finanziario, sospende o esclude anche gli strumenti finanziari derivati di cui all'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario, qualora necessario per sostenere le finalita' della sospensione o dell'esclusione dello strumento finanziario sottostante. 3. Il gestore di una sede di negoziazione rende pubbliche le decisioni di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni, nonche' di sospensione ed esclusione dalla quotazione e dalle negoziazioni, di strumenti finanziari e le comunica immediatamente alla Consob. 4. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21. 5. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21. 6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47)). (73)

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04