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((Sezione III — Ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni))

TUF

1. La Consob puo' sospendere o escludere uno strumento finanziario dalle negoziazioni o richiedere che vi provveda il gestore di una sede di negoziazione. A tal fine la Consob puo' chiedere al gestore medesimo tutte le informazioni che ritenga utili. Per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, i poteri di cui al presente comma sono esercitati dalla Banca d'Italia, che ne da' tempestiva comunicazione alla Consob, ai fini ((dell'esercizio da parte della Consob delle funzioni di punto di contatto ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto)). (( 1-bis. La Consob puo' esercitare i poteri di cui al comma 1 anche nei confronti degli internalizzatori sistematici. )) 2. Nel caso in cui un gestore di una sede di negoziazione sospenda o escluda, ai sensi dell'articolo 66-ter, commi 1 e 2, uno strumento finanziario dalle negoziazioni, la Consob prescrive che le altre sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che negoziano lo stesso strumento finanziario o gli strumenti finanziari derivati di cui all'Allegato I, Sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario, sospendano o escludano anch'essi tale strumento finanziario o tali strumenti derivati dalla negoziazione, se la sospensione o l'esclusione e' dovuta a presunti abusi di mercato, a un'offerta pubblica di acquisto o alla mancata divulgazione di informazioni privilegiate riguardanti l'emittente o lo strumento finanziario in violazione degli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, tranne qualora tale sospensione o esclusione possa causare un danno rilevante agli interessi dell'investitore o all'ordinato funzionamento del mercato. 3. Salvo quando cio' possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Consob prescrive alle sedi di negoziazione e agli internalizzatori sistematici di sospendere o escludere uno strumento finanziario dalle negoziazioni nei casi in cui tale strumento finanziario sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorita' competenti di altri Stati membri ovvero di una decisione assunta da parte di autorita' competenti di altri Stati membri in relazione alle decisioni di sospensione ed esclusione adottate dai gestori delle sedi di negoziazione da esse vigilate, se la sospensione o l'esclusione e' dovuta a presunti abusi di mercato, a un'offerta d'acquisto o alla mancata divulgazione di informazioni privilegiate riguardanti l'emittente o lo strumento finanziario in violazione degli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 596/2014. 4. Qualora la sospensione o l'esclusione ai sensi del comma 3 debba essere disposta con riferimento a una sede di negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, la decisione della Consob e' adottata sentita la Banca d'Italia. Qualora la sospensione o l'esclusione ai sensi del comma 3 debba essere disposta con riferimento ad una sede di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, la decisione e' adottata dalla Banca d'Italia; a tal fine, la Consob informa la Banca d'Italia delle decisioni assunte dalle autorita' competenti degli altri Stati membri. 5. I commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di revoca della sospensione dalla negoziazione di uno strumento finanziario o degli strumenti finanziari derivati di cui all'Allegato I, Sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario. 6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2019, N. 165)). (73)

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04