((CAPO III)) — ((I DEPOSITARI CENTRALI)) ((Sezione I)) ((Disciplina dei depositari centrali))
1. ((In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 27-bis del regolamento (UE) n. 909/2014 per il trasferimento di partecipazioni qualificate nei depositari centrali di titoli, non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute.)) 2. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Consob o dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04