((CAPO III)) — ((I DEPOSITARI CENTRALI)) ((Sezione I)) ((Disciplina dei depositari centrali))
((1. Fermo restando quanto previsto dal presente titolo e dal titolo II-ter, ai depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 e stabiliti nel territorio della Repubblica o stabiliti in un altro Stato membro aventi succursale in Italia, che svolgono servizi e attivita' di investimento in aggiunta alla prestazione dei servizi esplicitamente elencati alle sezioni A e B dell'allegato all'indicato regolamento, si applicano le disposizioni del presente decreto disciplinanti la prestazione di tali servizi e attivita', ad eccezione degli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 20-bis, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 73 del predetto regolamento.)) ((73))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04