CAPO II — ((AUTORITA' NAZIONALI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DI ULTERIORI POTERI DI VIGILANZA))
1. ((La Consob e' l'autorita' nazionale competente per il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4, paragrafo 3, 7-quater, 7-quinquies e 38, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione da parte dei soggetti che agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centrali o in qualita' di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, nonche' degli obblighi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 39, paragrafi 4, 5, 6 e 7, del medesimo regolamento, da parte dei soggetti che agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centrali.)) 1-bis. ((La Consob e' l'autorita' nazionale competente per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 7-bis e 7-ter del regolamento (UE) n. 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione nei confronti delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie.)) 1-ter. ((Le autorita' nazionali competenti per il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 4-ter del regolamento (UE) n. 648/2012, e delle relative norme tecniche di regolamentazione, da parte dei prestatori di servizi di investimento che forniscono servizi di riduzione del rischio post-negoziazione sono:)) a) ((la Consob, con riguardo ai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 1;)) b) ((la Banca d'Italia, con riguardo ai soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 19, comma 4, e 20-bis.1.))
← Art. 79-septies. · All articles · Art. 79-octies.1. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04