CAPO II — ((AUTORITA' NAZIONALI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DI ULTERIORI POTERI DI VIGILANZA))
(( 1. La Consob e' l'autorita' competente per il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 da parte delle sedi di negoziazione, delle Sim, delle banche italiane, nonche' delle imprese dei paesi terzi autorizzate ai sensi dell'articolo 28 o dell'articolo 29-ter del presente decreto, che operano in qualita' di partecipanti alle controparti centrali. 2. La Consob e' l'autorita' competente per il rispetto degli obblighi connessi agli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 30 del regolamento di cui al comma 1 da parte dei soggetti che agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centrali o in qualita' di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) n. 648/2012. 3. La Consob e' l'autorita' competente per il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, del regolamento di cui al comma 1 da parte delle Sim, delle banche italiane, nonche' delle imprese dei paesi terzi autorizzate ai sensi dell'articolo 28 o dell'articolo 29-ter del presente decreto e dei gestori dei mercati regolamentati. 4. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente per il rispetto degli obblighi di cui al comma 3 per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato.)) ((73))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04