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Capo IV — Disposizioni di attuazione e di coordinamento

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorita' che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04