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Capo IV — Disposizioni di attuazione e di coordinamento

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono: a) le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari; b) (( LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 )); c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo. 2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04