CAPO II ((TRATTAMENTO A FINI DI ARCHIVIAZIONE NEL PUBBLICO INTERESSE O DI RICERCA STORICA))
(( 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica. )) ((2. Le regole deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i diritti e le liberta' dell'interessato in particolare:)) ((e del Regolamento)) ((a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04