CAPO II ((TRATTAMENTO A FINI DI ARCHIVIAZIONE NEL PUBBLICO INTERESSE O DI RICERCA STORICA))
(( 1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante e' disciplinata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle relative regole deontologiche. ))
← Art. 102. · All articles · Art. 104. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04