Sezione VIII Nuove varieta' vegetali
Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. · Italy
1. Puo' costituire oggetto del diritto su una nuova varieta' vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado piu' basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il ((conferimento)) del diritto di costitutore, puo' essere: a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi; b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri; c) considerato come un'((entita')) rispetto alla sua idoneita' a essere riprodotto in modo conforme.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04