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Sezione VIII Nuove varieta' vegetali

1. Ai fini del presente codice si intende per costitutore: a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varieta'; b) la persona che e' il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro; c) l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04