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Sezione VIII Nuove varieta' vegetali

1. La varieta' si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varieta' non e' stato venduto, ne' altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varieta': a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda; b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04