Sezione VIII Nuove varieta' vegetali
Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. · Italy
1. La varieta' si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varieta' la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, e' notoriamente conosciuta. 2. In particolare un'altra varieta' si reputa notoriamente conosciuta quando: a) per essa e' stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione in un registro ufficiale, purche' detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione nel registro ufficiale delle varieta'; b) e' presente in collezioni pubbliche.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04