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Sezione VIII Nuove varieta' vegetali

1. La varieta' si reputa omogenea quando e' sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarita' attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione vegetativa.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04