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Sezione VIII Nuove varieta' vegetali

1. La varieta' si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04